Violenza domestica, cosa fare?
- 23 giu
- Tempo di lettura: 2 min
scritto da Joy Rauchenstein
La violenza domestica non è una questione privata. Il diritto svizzero mette a disposizione delle vittime strumenti sia di diritto penale che di diritto civile.
Cosa si intende per violenza domestica?
La violenza domestica non si limita alle aggressioni fisiche. Anche la violenza psicologica sistematica (insulti continui, umiliazioni, intimidazioni e comportamenti aggressivi) è riconosciuta giuridicamente e può costituire la base per l’adozione di misure di protezione. Assume particolare rilevanza il fatto che anche i bambini siano esposti a questo clima opprimente.
Strumenti di diritto penale
La violenza domestica spesso costituisce più reati: lesioni personali (art. 123 CP), percosse (art. 126 CP), minacce (art. 180 CP), coercizione (art. 181 CP), nonché ingiurie e diffamazione (rispettivamente art. 177 e art. 173 CP).
In caso di violenza domestica si applica il principio dell’azione penale d’ufficio. L’azione penale viene avviata d’ufficio non appena la polizia ne viene a conoscenza. Le persone coinvolte possono tuttavia sporgere denuncia in qualsiasi momento, il che può accelerare il processo e determinare l’acquisizione di ulteriori prove.
Chi subisce violenza domestica dovrebbe rivolgersi il prima possibile alla polizia o ai servizi di assistenza alle vittime.
Strumenti di diritto civile
Tutela immediata: misure superprovvisorie
In casi urgenti, il tribunale può disporre misure superprovvisorie senza sentire la controparte, ovvero con effetto immediato, prima ancora che l’altro coniuge abbia la possibilità di esprimersi. Il tribunale agisce esclusivamente su richiesta della persona interessata.
Ai sensi dell’art. 265 del Codice di procedura civile (CP) nonché degli artt. 28b e 172 cpv. 3 del Codice civile (CC), può essere disposto che la persona che esercita violenza debba lasciare immediatamente l’abitazione comune, di norma entro 24-48 ore dalla notifica. Inoltre, possono essere disposti un divieto di accesso all’abitazione e un divieto di contatto nei confronti della persona interessata e dei figli comuni.
Chi richiede misure superprovvisorie dovrebbe chiedere espressamente al tribunale che venga coinvolta la polizia nell’esecuzione, in particolare se si teme che la notifica della decisione possa far degenerare ulteriormente la situazione.
Tutela a lungo termine: misure cautelari
Parallelamente, per la durata della separazione è possibile richiedere misure cautelari ai sensi degli articoli 175 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). Il tribunale può dichiarare giustificata la separazione qualora la prosecuzione della convivenza risulti intollerabile. Ulteriori misure comprendono l’assegnazione dell’abitazione coniugale ad uso esclusivo e la disposizione della separazione dei beni ai sensi dell’art. 176 cpv. 1 n. 3 del Codice civile svizzero (CC).
Cosa occorre fare concretamente?
Documentare gli episodi, conservare i certificati medici e le perizie di centri specializzati e richiedere tempestivamente una consulenza legale. Procedere parallelamente con la denuncia penale e le misure di protezione di diritto civile.
Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione: info@lextec.ch



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