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Matrimonio in Svizzera – quali conseguenze per le prestazioni complementari e il permesso di soggiorno?

  • 3 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

scritto da Joy Rauchenstein


Le persone straniere che entrano in Svizzera e sposano un cittadino svizzero o una persona avente diritto a una rendita non acquisiscono automaticamente diritti propri alle assicurazioni sociali.


Prestazioni complementari (PC)

Il matrimonio non crea un diritto autonomo a una rendita. Il coniuge viene tuttavia pienamente incluso nel calcolo comune delle prestazioni complementari (art. 9 LPC). Gli organi esecutivi delle PC richiedono la prova di effettivi sforzi di ricerca di impiego per evitare l'imputazione di un reddito ipotetico. Chi non riesce a fornire tale prova rischia che gli venga attribuito un reddito fittizio, con conseguente riduzione o totale eliminazione delle prestazioni complementari.


Rendita AI: gli anni di contribuzione come presupposto

Chi non ha ancora accumulato anni di contribuzione in Svizzera al momento dell'ingresso non ha diritto a una rendita ordinaria dell'AI. Ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAI, i cittadini di Stati terzi sono ammissibili solo se hanno versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni interi prima dell'insorgere dell'invalidità. Un solo anno di contribuzione apre unicamente l'accesso a provvedimenti sanitari o si applica in casi eccezionali estremi. Non dà diritto a un reddito sostitutivo proprio dell'AI.


Chi è invece in grado di lavorare a un tasso del 20–50% può sostituire l'imputazione del reddito ipotetico con un reddito effettivamente conseguito, accumulando al contempo anni di contribuzione che potranno in futuro aprire la strada a un diritto a una rendita AI.


Assistenza sociale e permesso di soggiorno

Qualora l'imputazione di un reddito ipotetico dovesse creare una lacuna finanziaria che le PC non riescono a colmare, l'assistenza sociale rimane come ultima rete di sicurezza. Il ricorso all'assistenza sociale costituisce tuttavia un motivo legale di revoca del permesso di soggiorno (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI). Il Tribunale amministrativo ha precisato in merito (VB.2022.00619, consid. 3.2) che la revoca presuppone un rischio concreto e duraturo di dipendenza dall'assistenza sociale – mere ipotesi non sono sufficienti. Una dipendenza duratura dall'assistenza sociale comporta quindi un rischio reale per il mantenimento del titolo di soggiorno.


Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione: info@lextec.ch

 
 
 

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